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DISEGNO DI LEGGE N° 738 Promozione Attività Artisti di Strada

AL SENATO "NUOVE FORME DEL CIRCO"
DISEGNO DI LEGGE N� 738 "PROMOZIONE ATTIVITA' ARTISTI DI STRADA"

DISEGNO DI LEGGE N° 738 Promozione Attività Artisti di Strada 25/03/2002

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 738

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOGNI, ASCIUTTI, PAGANO, BEVILACQUA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Paolo, FAVARO, BETTA, DELOGU, BERLINGUER, D’ANDREA, MONTICONE, IERVOLINO, MICHELINI, CALVI, TURCI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI, BRIGNONE, CORTIANA, SOLIANI, COMPAGNA, TURRONI, BRUNALE, DALLA CHIESA, TOIA, PAGLIARULO, SALZANO, CUTRUFO, SALVI e STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2001

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Promozione dell’attività degli artisti di strada

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende contrastare la scarsa attenzione (in molti casi, anzi, la disattenzione) delle pubbliche istituzioni nei confronti degli artisti di strada, forma di espressione e tradizione culturale che investe la letteratura, la rappresentazione folclorica, la musica, il teatro, l’attività circense e quant’altro attiene alla più antica ed autentica forma immediata di comunicazione popolare.

Il fine delle norme che si propongono è la promozione dell’attività degli artisti di strada, conseguita non con l’assegnazione di contributi, ma con il riconoscimento della massima libertà consentita per offrirsi al pubblico nelle strade e nelle piazze, senza il corrispettivo del pagamento di un biglietto.
Questa attività è estranea al «mercato culturale». Anche per questo è considerata diversa e residuale da gran parte della cultura ufficiale, che sta peraltro mostrando segni di ravvedimento, consapevole, forse, che in risposta alla globalizzazione ed ai processi di omologazione culturale ad essa sottesi, la riscoperta dei valori tradizionali e culturali degli artisti di strada aiuta la riconsiderazione della «piazza» come luogo di aggregazione e partecipazione della comunità.
Iniziative importanti sono state promosse dai comuni del nostro Paese (Roma ed altri) che hanno approvato delibere per una sostanziale liberalizzazione dell’arte di strada, al pari di quanto avviene da decenni nei più importanti municipi europei (Amsterdam, Parigi, Londra). Con il presente disegno di legge si intende legislativamente riconoscere questa libertà sull’intero territorio nazionale, togliendo il settore dall’emarginazione e rimuovendo i vincoli che ne condizionano negativamente lo svolgimento. Oggi l’attività di giocolieri, acrobati, musicisti, trampolieri, mimi, cantanti, attori, madonnari, burattinai è equiparata ai mestieri, pur dignitosi, di facchino, cenciaiolo, lustrascarpe.
La materia aveva già ricevuto la positiva attenzione del Parlamento nella trascorsa legislatura. I contenuti di cinque provvedimenti legislativi ad iniziativa di parlamentari e di regioni, su proposta congiunta di tutti i Gruppi erano confluiti negli articoli 44 e 45 del disegno di legge atto Senato n. 4196, «Disciplina generale dell’attività teatrale» ed approvati all’unanimità.
Con l’articolo 1 viene per la prima volta riconosciuta la dignità culturale dell’attività degli artisti di strada da tutti i soggetti istituzionali della Repubblica.
L’articolo 2 prevede i luoghi dove poter esercitare l’arte di strada svincolata dal regime di occupazione permanente del suolo pubblico.
Nell’articolo 3 si prevede che appositi regolamenti comunali, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, definiscano modalità di accesso, eventuali orari particolari e limiti acustici ed individuino i luoghi dove non è possibile svolgere l’arte di strada.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l’attività degli artisti di strada, quale espressione della tradizione e della comunicazione culturale e, unitamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, ne tutela il libero svolgimento, nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità e senza impedimento per la normale circolazione, l’attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro.

2. L’attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico ed alle norme sul commercio ambulante.

Art. 3.

1. I comuni, con regolamento da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l’attività degli artisti di strada, eventuali limiti di orari e acustici e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Salerno (Italy) – 25 March 2002 – 20:13:57

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DISEGNO DI LEGGE N° 738 Promozione Attività Artisti di Strada 25/03/2002

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