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25/03/2002: DISEGNO DI LEGGE N° 963 “NORME IN MATERIA DI INGRESSI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OCCUPATI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

AL SENATO "NUOVE FORME DEL CIRCO"
DISEGNO DI LEGGE N� 963 "NORME IN MATERIA DI INGRESSI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OCCUPATI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

 

Salerno (Italy) – 25 March 2002 – 20:17:07

 
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURAN. 963
DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOGNI, CALVI e SODANO Tommaso

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2001

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Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo

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Onorevoli Senatori. – Con la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 1999 (pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1999 concernenti l’individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire, singolarmente, alle regioni a statuto ordinario), che hanno dato attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 469, relativo al decentramento in materia di impiego agli enti locali, sono state in parte decentrate anche alcune competenze dell’ex-Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo (USCLS).

Tuttavia, sono rimaste all’amministrazione centrale le competenze fondamentali per la gestione del settore dello spettacolo, quali:

a) il coordinamento e l’indirizzo del collocamento spettacolo su tutto il territorio nazionale;

b) la programmazione dei flussi per gli ingressi in Italia degli extracomunitari ed il relativo rilascio delle autorizzazioni al lavoro; per il settore dello spettacolo sono state individuate nelle lettere l), m), n), ed o) le qualifiche rientranti nei «casi particolari» dell’articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le discipline dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali vengono rilasciate autorizzazioni al lavoro al di fuori dei flussi programmati;
c) la gestione della lista unica nazionale degli iscritti all’USCLS di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, e della legge 8 gennaio 1979, n. 8.

In data 25 novembre 1999, a seguito del predetto decentramento in materia di lavoro, le competenze dell’ex-USCLS sono passate alla direzione generale per l’impiego – segreteria collocamento dello spettacolo – che ha competenza su tutto il territorio nazionale.

Poichè «spettacolo» è anche sinonimo di «cultura», il legislatore ha, da sempre, legiferato con procedure e norme speciali per il settore.
Gli ingressi dei lavoratori subordinati extracomunitari da occuparsi nel settore dello spettacolo sono considerati dall’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, «casi particolari» e, pertanto, vengono rilasciati fuori dai flussi programmati.
Poichè l’articolo 26 del predetto testo unico (lavoro autonomo) non fa distinzione tra le varie categorie, le quali sono tutte soggette al rispetto dei limiti stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dall’articolo 21 (flussi programmati), si è ritenuto, di comune accordo con il Ministero degli affari esteri, per la particolarità del settore ed esclusivamente per prestazioni artistiche inferiori a novanta giorni, di consentire il rilascio dei relativi visti, al di fuori delle quote programmate applicando vincoli simili a quelli del lavoro subordinato.
Si propone altresì di integrare l’articolo 27 del citato testo unico con un comma 2-bis. Questo mira in primo luogo a precisare che le autorizzazioni rilasciate agli artisti possono essere prorogate, senza limite, fino alla realizzazione dell’opera artistica per la quale sono stati richiesti, al fine di evitare interruzioni della produzioni o rappresentazioni degli spettacoli a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine, dopo l’entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è stato riscontrato che alcuni «bravi artisti», entrati in Italia per effettuare la prestazione per la quale è stato loro concesso il visto di ingresso, hanno l’opportunità, alla conclusione del predetto rapporto di lavoro, di svolgere immediatamente un’altra prestazione artistica.
Pertanto, con il comma 2-bis menzionato (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del disegno di legge), si vuole evitare all’artista un’inutile uscita dall’Italia per poi dover richiedere un ulteriore visto di ingresso.
Nel contempo si vuole salvaguardare il canale dei «casi particolari» del settore dello spettacolo, evitando che venga utilizzato da operatori che non hanno niente a che fare con tale settore.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 26, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, per le prestazioni esclusivamente artistiche di breve durata e comunque complessivamente inferiori a novanta giorni, il relativo visto è rilasciato al di fuori dei limiti numerici predetti, a condizione che l’artista interessato non svolga la sua attività per un produttore o committente diverso da quello indicato nel visto e con divieto di conversione del visto in permesso di soggiorno per motivi diversi.»;

b) all’articolo 27:

1) al comma 1, lettera l), sono soppresse le parole: «all’estero»;

2) al comma 1, lettera m), sono soppresse le parole: «e tecnico»;
3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede, sentito il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali,»;
4) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le aziende della regione Sicilia, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo.»;
5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le autorizzazioni al lavoro rilasciate per il personale di cui al comma 1, lettere l), m), n) ed o), hanno durata massima di sei mesi, prorogabile per periodi di pari durata fino alla realizzazione dell’opera artistica per la quale sono state richieste. Le autorizzazioni stesse possono altresì essere rinnovate limitatamente ad un altro datore di lavoro, purchè la relativa richiesta sia presentata nel primo semestre di validità dell’autorizzazione».

 

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