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INIBIZIONE DELL’USO DEL NOME “ORFEI” a BENITO LARIBLE

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INIBIZIONE DELL’USO DEL NOME “ORFEI”

Secondo la sentenza qui riportata la società “Paride Orfei srl” che gestisce l’omonimo circo (di Benito Larible) sarebbe stata inibita dall’uso del nome Orfei nella città di Frosinone. L’udienza di comparizione è fissata  per il 5 gennaio. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

sez. IX civile

Proc.Cant.n.91536/04

Il G.D.

Letto il ricorso  cautelare presentato da Ravagnani Sebastiano in data 23/12/04 al fine di ottenere in via di urgenza l’imititoria dell’uso del nome “ORFEI” nei confronti della società s.r.l. PARIDE ORFEI.

Rilevata la sussistenza di particolari ragioni d’urgenza che autorizzano l’eolozione del provvedimento imitatorio inaudita altre_ca perché

Visti i documenti e gli atti del ricorso

OSSERVA

Il ricorso a priore fondato in base alla prospettazione di lesione del marchio internazionale e commilario “ORFEI” di cui il riccorrente risulta legittimato alla tutela,quale procuratore dei titolari MOIRA ORFEI e WALTER NONES della PISTA 2000 s.r.l.

Infatti dalla documentazione in atto risulta che il CIRCO DI PARIDE ORFEI di proprietà della ononima società ha in corso di organizzazione uno spettacolo a partire dal 23/12/2004 e fino al 3/01/2005 nella Roma di Frosinone. Tutto il materiale pubblicitario allegato riporta in odo evidente il nome “ORFEI” che costituisce il cuore del marchio di cui il ricorrente titolare.Tale condotta appare precisamente lesiva dei diritti di esclusiva utilizzazione del marchio in capo al titolare e come tale costituisce illecito civile,risolto il profilo della tutela proprio dei segni disolutivi che sotto quello della concorrenza sleale. Tutto ciò prevale al riconoscimento del funus homilucis della cautela invocata.

Quanto al requisito del periculun in moca è sufficiente rilevare che le materie dei segni disulutivi e delle concorrenze sleale inflica una valutazione del pregiudizio in termini automatici in caso di condotta conlcoaffetive,giacchè la pronazione di tale tipo di condotta illecita è suscettibile di determinare conseguenze non eliminabili integralmente mediante equivalente monetecio.Tale concetto è ridicolo in tutte le giurisprudenze di merito che infatti ritengono il danno sussistendo “i  re ipse” in varie ipotesi. Alla luce delle considerazioni che preludono va quindi disposto con decreto ai sensi dell’art.669 sexies l’imititoria dell’uso del nome “ORFEI” nei confronti della PARIDE ORFEI s.r.l.

P.Q.M.

Dispone che la Paride ORFEI srl cessi con effetto immediato ogni condotta consistente nell’uso,in qualunque forma attuata,del nome “ORFEI”perché lesivo del corrispondente marchio registrato di cui risultano titolari i riccorenti ORFEI MOIRA E LA WALTER NONES PISTA 2000 SRL.

Fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 5/01/05 alle ore 10,00 per la conferma,la modifica o la revoca dell’odierno provvedimento.

Ossequo termine sino al 30/12/04 alla parte ricorrente la notificazione del ricorso cautelare e del presente decreto alla parte resistente.

Roma 23/12/04

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